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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 95
Verifiche di cassa
Ai fini della effettuazione delle verifiche di cassa di cui al primo comma, numero 2 dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i Comuni singoli od associati e le comunità montane individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.
In caso di accertato disavanzo la risultanza viene direttamente comunicata ai sindaci o ai presidenti delle comunità montane competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge citata.
Copia di tale comunicazione viene inviata al comitato di gestione ed all'assemblea generale della unità sanitaria locale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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