LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Art. 81 bis
(aggiunto da art. 11 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)
Affidamento all'esterno di servizi
I servizi che si prestano a conduzione industrializzata, compresi quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132 , possono essere affidati in gestione a soggetti organizzati in grado di fornire un accrescimento della qualità del servizio e un vantaggio economico per l'unità sanitaria locale, che si riserva, in ogni caso, la fissazione e la verifica di parametri di qualità, la determinazione dei requisiti di igiene e sicurezza, la scelta del rapporto più vantaggioso per i degenti e per l'Unità sanitaria locale.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.