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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
La presente legge disciplina la contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio nell'unità sanitaria locale in riferimento al disposto dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, secondo i principi fondamentali della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno.
Art. 2
Rilevazione e gestione delle informazioni
Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e alla gestione dei servizi sanitari. Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla Giunta regionale tenuto conto anche delle esigenze relative alla scelta dei campioni di rilevazione e di quelle inerenti alla standardizzazione e comparazione dei dati a livello nazionale e regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del 3° comma dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi previo accordo sulle relative modalità, nonché a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e generale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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