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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Capo IV
SERVIZIO BILANCIO-PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TESORERIA
Art. 33
Servizio bilancio-programmazione finanziaria
Il servizio bilancio-programmazione finanziaria è ordinato secondo le norme della legge regionale di attuazione degli artt. 15 e 61, 1° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 34
Compiti del servizio bilancio-programmazione finanziaria
Sono compiti del servizio bilancio-programmazione finanziaria:
1) la preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonché dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, sulla base del piano sanitario regionale;
2) la predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) la registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese dell'unità sanitaria locale, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità ne dà comunicazione al comitato di gestione, il quale è tenuto a darne immediata informazione all'assemblea generale;
4) la preparazione del rendiconto generale della unità sanitaria locale;
5) la collaborazione, dietro disposizione del comitato di gestione al controllo della spesa della unità sanitaria locale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dai presidii, uffici e servizi nella attuazione dei programmi della unità sanitaria locale;
6) il riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
7) la vigilanza sulle gestioni dei contabili della unità sanitaria locale e verifica delle corrispondenti scritture contabili;
8) la sovrintendenza sul servizio di tesoreria;
9) la preparazione degli atti inerenti ad anticipazioni di cassa;
10) gli adempimenti fiscali;
11) l'esercizio di ogni altra attribuzione ad esso conferita con particolari provvedimenti assunti dai competenti organi della unità sanitaria locale.
Art. 35

(sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 27 novembre 1981 n. 40)

Tesoreria della unità sanitaria locale
L'Unità Sanitaria Locale provvede all'attività di tesoreria, affidandone di norma la gestione all'istituto di credito tesoriere del Comune Capoluogo della Unità Sanitaria Locale nel caso in cui sia costituita l'associazione dei Comuni ai sensi dell'Art. 1 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1; ovvero, all'Istituto tesoriere della Comunità Montana, ove la delimitazione territoriale di quest'ultima coincida con quella dell'Unità Sanitaria Locale, per la durata dei contratti di tesoreria medesimi. L'affidamento ad istituto di credito diverso o a più istituti di credito associati è possibile qualora il tesoriere del Comune Capoluogo e della Comunità Montana non aderiscano alle condizioni generali stabilite a norma dell'ultimo comma del presente articolo, ovvero qualora sussistano validi motivi di carattere economico od organizzativo per l'adozione di una soluzione diversa dalla norma e di essi si fornisca ampia esposizione nel contesto dell'atto di affidamento.
Qualora in un medesimo comune siano costituite più di una unità sanitaria locale di norma il servizio di tesoreria di una di esse è affidato al tesoriere del comune, mentre quello delle altre unità sanitarie locali dello stesso comune può essere affidato ad istituti di credito di diritto pubblico o ad istituti bancari aventi personalità giuridica pubblica, singoli od associati.
L'istituto cui sarà affidata la gestione dovrà:
1) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della unità sanitaria locale comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente l'attività di tesoreria, nonché quella di deposito dei titoli e dei valori di proprietà della unità sanitaria locale o depositati da terzi a favore della unità sanitaria medesima;
4) impegnarsi a fornire le informazioni sui movimenti della cassa della unità sanitaria locale richieste dalle leggi statali e regionali, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle stesse.
All'affidamento del servizio di tesoreria l'unità sanitaria locale provvede sulla base di condizioni generali di affidamento del servizio stesso approvate dal consiglio regionale, sentita l'ANCI regionale.
Art. 36
Forma dei titoli di entrata e di spesa e modalità di pagamento
Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese l'unità sanitaria locale provvede nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 del regolamento 9 dicembre 1978, n. 49 di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 "Istituzione del Servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna".
I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di entrate e di spese ricorrenti dovranno essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio- programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.
Gli ordini di riscossione o reversali di versamento, nonché i mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa, sono emessi d'ufficio dal servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale con il solo visto del titolare di detto servizio o di chi lo sostituisce.
Gli ordinativi di pagamento, gli assegni ed i buoni emessi dai funzionari delegati della unità sanitaria locale saranno firmati dagli stessi e dal responsabile dell'ufficio contabile, se esiste.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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