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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Capo VII
CONTRATTI
Norme generali
Deliberazione a contrattare
Asta pubblica
Licitazione privata
Svolgimento delle gare
Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata
Appalto-concorso
Trattativa privata
Stipulazione dei contratti
Cauzione e penalità
Condizioni e clausole contrattuali
Servizi eseguiti in economia
Esecuzione dei lavori in economia
Provviste in economia
Casi particolari di ricorso al sistema in economia
Art. 81

(abrogati commi 3 e 5 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28)

Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali
Le unità sanitarie locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.
Alle procedure di acquisto provvede una commissione composta da rappresentanti di ciascuna unità sanitaria locale, designati dai rispettivi comitati di gestione.
abrogato
La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.
abrogato

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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