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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 101
Responsabilità del maneggio di denaro
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della unità sanitaria locale, ne risponde a norma del successivo art. 102.

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