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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 102
Responsabilità per danni
Gli amministratori e i dipendenti della unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti alla unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 98, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

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