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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 106
Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio deve comprendere:
1) lo stato descrittivo e d' uso alla fine dell'esercizio del patrimonio assegnato all'unità sanitaria locale con indicazione del luogo di ubicazione del servizio cui i beni sono destinati;
2) la dimostrazione di concordanza fra gli inventari della unità sanitaria locale e quella dei Comuni o delle comunità montane per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati alla attività sanitaria, effettuati da parte della unità sanitaria locale nel corso dell'esercizio;
3) il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dell'esercizio precedente.
Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale, debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:
a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico - sanitarie ovvero tecnico - economali;
b) il servizio al quale sono assegnati;
c) il periodo presunto di utilizzo.

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