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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 107
Invio del conto consuntivo agli enti territoriali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1 comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, relativamente ai conti consuntivi, si applicano le norme di cui all'art. 32 della presente legge, intendendosi sostituito al termine bilancio di previsione il termine conto consuntivo ed alle risultanze complessive della previsione le risultanze complessive del conto consultivo.
Detto conto consuntivo, costituendo allegato di quello dell'ente territoriale cui si riferisce, soggiace alle stesse procedure di revisione in atto per i Comuni.

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