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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 108
Predisposizione del bilancio per l'esercizio 1980
Per l'esercizio 1980, entro venti giorni dall'avvenuto insediamento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, quest' ultimo propone all'assemblea generale il bilancio di previsione di cui all'art. 12 precedente, limitatamente alle spese ed alle entrate relative per il funzionamento degli organi istituzionali comprese le eventuali necessarie spese generali.
L'assemblea generale approva il bilancio di cui al comma precedente entro venti giorni dalla sua presentazione.
Il comitato di gestione, con i poteri dell'assemblea generale, provvede entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione ai comuni, ai sensi della legge regionale " Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali ", alle variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio 1980, sulla base degli stanziamenti assegnati per la spesa corrente all'unità sanitaria locale contestualmente al trasferimento delle predette funzioni.
Per le variazioni conseguenti alle assegnazioni di entrate per il trasferimento di spese in conto capitale secondo quanto disposto dal piano sanitario regionale, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede l'assemblea generale su proposta del comitato di gestione.
Gli adempimenti di cui al precedente articolo 32 si intendono assolti per l'esercizio 1980 mediante l'invio del bilancio inizialmente approvato dall'assemblea generale, nonchè delle delibere di variazione prese dal comitato di gestione, ai sensi del precedente 3 comma.

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