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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 14
Stanziamenti di competenza
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma 1 , entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

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