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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 19
Esercizio provvisorio
L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale provvedimento autorizza, senza limiti di somma, l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già approvato dall'assemblea ma non ancora esecutivo.
L'assemblea generale può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.
Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea, ovvero da questa non sia stato approvato, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, e per un massimo di quattro mesi.

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