LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 2
Rilevazione e gestione delle informazioni
Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale e alla gestione dei servizi sanitari. Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla Giunta regionale tenuto conto anche delle esigenze relative alla scelta dei campioni di rilevazione e di quelle inerenti alla standardizzazione e comparazione dei dati a livello nazionale e regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del 3 comma dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
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. Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi previo accordo sulle relative modalità, nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e generale.