LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 22
Specificazione delle entrate
Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 21, le entrate sono ripartite in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare di bilancio.
Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ordine di successione della classificazione di cui al precedente art. 21 la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale, secondo i principi classificatori del precedente art. 21 e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, nonchè ai principi di classificazione definiti al livello nazionale.