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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 24
Specificazione delle spese
Nell'ambito delle classificazioni di cui all'articolo precedente, le spese si suddividono in capitoli.
Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso in più articoli di spesa semprechè siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui;
b) spese di mantenimento e spese di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.
Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale secondo i principi classificatori di cui al precedente art. 23, nonchè i principi di classificazione definiti a livello nazionale.

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