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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 25
Fondo di riserva ordinario
Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva ordinario. Con deliberazione dell'assemblea generale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza rivelatisi insufficienti.
L'ammontare del fondo di riserva ordinario è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese correnti.

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