Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 29
Storni di fondi
Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.
Sono altresì vietati gli storni tra fondi stanziati in titoli diversi.
Gli storni di fondi sono disposti con atto dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione non oltre il 30 novembre di ogni anno, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17.