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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 30
Anticipazioni di cassa
E' vietato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 , punto 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere, e limitatamente a temporanee deficienze di cassa, pari ad un dodicesimo del fondo sanitario assegnato.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al tesoriere.

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