LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 32
Invio del bilancio di previsione agli enti territoriali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1 comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, l'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro 10 giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai comuni o alle comunità montane competenti, copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonchè degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali.
, l'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro 10 giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai comuni o alle comunità montane competenti, copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonchè degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali. A tal riguardo il bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale dovrà essere un allegato dei bilanci di previsione dei comuni o della comunità montana competenti.