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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 34
Compiti del servizio bilancio - programmazione finanziaria
Sono compiti del servizio bilancio - programmazione finanziaria:
1) la preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza, nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti, sulla base del piano sanitario regionale;
2) la predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) la registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni di spesa, dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese dell'unità sanitaria locale, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti; in caso di accertamento di irregolarità ne dà comunicazione al comitato di gestione, il quale è tenuto a darne immediata informazione all'assemblea generale;
4) la preparazione del rendiconto generale della unità sanitaria locale;
5) la collaborazione, dietro disposizione del comitato di gestione al controllo della spesa della unità sanitaria locale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dai presidii, uffici e servizi nella attuazione dei programmi della unità sanitaria locale;
6) il riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
7) la vigilanza sulle gestioni dei contabili della unità sanitaria locale e verifica delle corrispondenti scritture contabili;
8) la sovrintendenza sul servizio di tesoreria;
9) la preparazione degli atti inerenti ad anticipazioni di cassa;
10) gli adempimenti fiscali;
11) l'esercizio di ogni altra attribuzione ad esso conferita con particolari provvedimenti assunti dai competenti organi della unità sanitaria locale.

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