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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 35
Tesoreria della unità sanitaria locale
L'unità sanitaria locale provvede all'attività di tesoreria, consistente nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonchè nella custodia e conservazione dei suoi fondi, affidandone di norma la gestione all'istituto di credito tesoriere del comune capoluogo della unità sanitaria locale o tesoriere della comunità montana, per la durata del contratto di tesoreria medesimo.
Qualora in un medesimo comune siano costituite più di una unità sanitaria locale di norma il servizio di tesoreria di una di esse è affidato al tesoriere del comune, mentre quello delle altre unità sanitarie locali dello stesso comune può essere affidato ad istituti di credito di diritto pubblico o ad istituti bancari aventi personalità giuridica pubblica, singoli od associati. L'istituto cui sarà affidata la gestione dovrà:
1) essere dotato di adeguate strutture tecnico - organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della unità sanitaria locale comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente l'attività di tesoreria, nonchè quella di deposito dei titoli e dei valori di proprietà della unità sanitaria locale o depositati da terzi a favore della unità sanitaria medesima;
4) impegnarsi a fornire le informazioni sui movimenti della cassa della unità sanitaria locale richieste dalle leggi statali e regionali, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalle stesse.
All'affidamento del servizio di tesoreria l'unità sanitaria locale provvede sulla base di condizioni generali di affidamento del servizio stesso approvate dal consiglio regionale, sentita l'ANCI regionale.

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