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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 36
Forma dei titoli di entrata e di spesa e modalità di pagamento
Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese l'unità sanitaria locale provvede nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 del regolamento 9 dicembre 1978, n. 49 di attuazione della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4 " Istituzione del Servizio di tesoreria della Regione Emilia - Romagna ".
I mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, gli elenchi di entrate e di spese ricorrenti dovranno essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.
Gli ordini di riscossione o reversali di versamento, nonchè i mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa, sono emessi d' ufficio dal servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale con il solo visto del titolare di detto servizio o di chi lo sostituisce.
Gli ordinativi di pagamento, gli assegni ed i buoni emessi dai funzionari delegati della unità sanitaria locale saranno firmati dagli stessi e dal responsabile dell'ufficio contabile, se esiste.

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