LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 39
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla unità sanitaria locale, tramite il tesoriere.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria o da chi legittimamente lo sostituisce, salvo quanto disposto per gli elenchi di entrata ricorrenti nel precedente art. 36.