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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 4
Efficacia del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno assegnate alla unità sanitaria locale per l'impiego nel periodo considerato, in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, nonchè ai nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle unità sanitarie locali a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.