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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 41
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
Con la deliberazione di approvazione del bilancio, l'assemblea generale dispone la rinuncia ai diritti di credito che la unità sanitaria locale vanta in materia di entrate quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

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