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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 42
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate al termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto motivato predisposto dal servizio bilancio e programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione delle stesse nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture; i crediti di cui alle lettere c) si eliminano dalle scritture.

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