Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 44
Impegno delle spese
Gli organi della unità sanitaria locale secondo le competenze assegnate dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione pluriennale venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Nel caso in cui, per assicurare la indispensabile continuità dei servizi, debbano essere assunte obbligazioni di durata non eccedente i dodici mesi ripartite in due esercizi, formano impegno sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nell'esercizio medesimo.
Per le spese in conto capitale ripartite in più esercizi finanziari secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale, l'impegno può estendersi a più anni fatto salvo il limite di cui al successivo art. 45, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegno che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

Espandi Indice