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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 49
Liquidazione delle spese
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Non può farsi luogo alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo nel caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo. Resta ferma la facoltà del comitato di gestione della unità sanitaria locale di liquidare la parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di annullamento del contratto per la parte inevasa. Prima della liquidazione deve procedersi:
1) alla conferma, da parte del consegnatario, dell' avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d' inventario o dell'avvenuto servizio;
2) al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
3) qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l'ordinario funzionamento dei presidii della unità sanitaria locale, ai fini del collaudo è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario della unità sanitaria locale designato con atto del comitato di gestione.
Il collaudo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere eseguito da personale della unità sanitaria locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede ovvero, ove occorre, da terzi appositamente incaricati.
Alla liquidazione delle spese della unità sanitaria locale, previo esito positivo del collaudo se occorrente, provvede con proprio atto:
1) il presidente del comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni del personale, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d' importo e scadenza fissi ed accertati e per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo dell'assemblea generale o del comitato di gestione;
2) il comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità previste dai singoli regolamenti interni nonchè per le minute spese di economato.
Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

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