Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 51
Termine di pagamento delle forniture
Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, la unità sanitaria locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo 5 comma del presente articolo e nel precedente art. 49.
Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale della unità sanitaria locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Il pagamento per contanti o contro - assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.
Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine od al contratto, gli organi della unità sanitaria locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Espandi Indice