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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 52
Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni e buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o da un membro del comitato stesso delegato dal presidente e vistati, per la legittimità, dal responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria o da chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dal servizio bilancio - programmazione finanziaria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal regolamento regionale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale.
Ogni titolo di spesa emesso dovrà riferirsi ad un solo capitolo.

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