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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 53
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere dell'unità sanitaria locale estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al servizio bilancio - programmazione finanziaria in conformità alle disposizioni del regolamento regionale di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria all'unità sanitaria locale.
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati dal tesoriere, salvo diversa disposizione dell'unità sanitaria locale, in assegni postali localizzati con tasse e spese a carico del creditore.

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