LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 54
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 57, 58 e 59 deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 57 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.
E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della unità sanitaria locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.