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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 55
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del precedente art. 49 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti.
Le unità sanitarie possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonchè mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o cassiere.

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