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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 56
Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento
Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all'art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
Se il ritardo è compreso tra il 91 ed il 180 giorno dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.
Qualora tale emissione ritardi oltre il 180 giorno dal termine di cui al primo comma, fino alla data di emissione del mandato a decorrere dal 181 giorno dal termine di cui al primo comma sono dovuti gli interessi di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro a norma del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.
Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire alla unità sanitaria locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.

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