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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 57
Funzionari delegati
In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggior autonomia operativa a strutture organizzative interne dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può disporre con provvedimento motivato la liquidazione ed il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.
Possono essere funzionari delegati dell'unità sanitaria locale i membri dell'ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o di centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonchè sugli adempimenti di cui ai successivi articoli 58 e 59, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.

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