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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 58
Rendiconto da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere all'unità sanitaria locale il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto dovrà comunque essere presentato in caso di completo utilizzo della apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà di funzionario delegato.
Il termine di presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
Il responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale è tenuto ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al comitato di gestione che con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente del comitato di gestione restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il presidente del comitato rimette gli atti al comitato di gestione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

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