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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 61
Gestione delle casse economali
Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l'intero ammontare al tesoriere.
I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 60 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principii della responsabilità contabile.
E' vietato il versamento al tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese di economato.
Il limite di anticipazione mensile al servizio di cui al precedente art. 60 non può superare l'1% di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio compresi nella categoria 6a del titolo I di cui all'art. 23.

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