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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 64
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 44 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 44 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa al cui movimento si provvederà esclusivamente con provvedimento del comitato di gestione.

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