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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 65
Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto predisposto dal servizio bilancio - programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;
b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 dicembre del relativo esercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.
Le somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

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