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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 66
Norme generali
I contratti della unità sanitaria locale per l'acquisizione di beni e servizi dai quali derivi una spesa sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
Le gare avranno cadenza annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata del contratto per un massimo di tre anni.
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 67.
E' ammesso il ricorso all'appalto - concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.