LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 70
Svolgimento delle gare
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d' asta o dalla lettera di invito.
Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, redigendo il relativo verbale.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte.
L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.