LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 73
Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto e locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20% dell'importo del contratto originario;
7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a Lire 30 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.
La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente art. 69 e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti ai punti 1 e 4 e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 7.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 67.