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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 75
Cauzione e penalità
A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo le particolari agevolazioni previste per le cooperative o consorzi di cooperative.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.
Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di lire cinquemilioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.
Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto.