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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 82
Gestione dei beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale per il servizio sanitario
Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui all'art. 107 della presente legge, assegnato all'unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:
1) beni immobili
a) edifici e loro pertinenze
b) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico - economali;
2) beni mobili
a) macchine d' ufficio e mobilio
b) automezzi
c) strumentario
d) attrezzatura tecnico - sanitaria
e) attrezzatura economale per fini di ospedalità
f) attrezzature tecniche per manutenzione.
3) opere d' arte.
La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico economali e di approvvigionamento.

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