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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 85
Periodo d' inventario dei beni d' uso e di consumo
Al 31 dicembre di ciascun anno si procede alla chiusura delle schede dei singoli prodotti contestualmente alla rilevazione fisica delle rimanenze dei magazzini.
La somma delle giacenze risultanti dalle schede deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze stesse.
Gli inventari dei beni di cui trattasi debbono essere allegati al rendiconto generale.
Per le necessità relative alla contabilità dei costi, la Giunta regionale può determinare, con proprio atto, periodi gestionali inferiori all'anno. In tal caso dovranno essere conservati gli obblighi di cui al precedente secondo comma.

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