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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 86
Gestione dei magazzini
Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate giornalmente.
Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente il documento di carico del relativo centro di costo, se attivato.
La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dei singoli magazzini o, in mancanza, ai consegnatari dei beni di cui al precedente art. 83, 3 comma. Entrambi rispondono dell'esattezza della rilevazione ad ogni effetto di legge.

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