LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980
Art. 89
Controllo dell'equilibrio di gestione
Per i fini previsti dall'art. 11, 2 comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le unità sanitarie locali dovranno procedere, unitamente a quella sui dati fisici, a rilevazione dei costi relativi alle prestazioni erogate secondo le indicazioni della Giunta regionale.
La conoscenza dei costi sostenuti nei vari centri erogatori deve permettere ogni utile comparazione fra gli oneri sostenuti ed il valore delle prestazioni rese.