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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 9
Autorizzazione alle spese pluriennali
Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per l'ammontare complessivo previsto, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
Per i programmi o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, all'interno della validità temporale del piano, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dal piano medesimo, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata.
Sono oggetto di impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio compatibilmente con le disponibilità di cui alla lettera b), 4 comma, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.