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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 90
Contabilità per centri di costo ed attivazione dei medesimi
La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire l'esatta cognizione del costo delle prestazioni rese basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori d' impiego diretto. L'attivazione dei centri di costi dovrà consentire:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;
b) l'elaborazione su base regionale di standards di riferimento.
L'attivazione di centri di costo obbligatori è disposta dalla Giunta regionale con proprio atto contenente le norme di rilevazione e le unità sanitarie interessate.
Ai sensi dell'art. 50, 4 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i Comuni singoli od associati e le comunità montane possono, secondo valutazioni discrezionali, disporre l'attivazione di ulteriori centri di costi.
La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è affidata al servizio bilancio - programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.
Il responsabile del predetto servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.

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