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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 91
Relazione sui risultati economici e di efficienza
I servizi ed i presidii a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono presentare al comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nella organizzazione della attività e nella attuazione di progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato, dal servizio bilancio - programmazione finanziaria, al comitato di gestione che lo trasmette all'assemblea generale per la successiva predisposizione, per quanto di competenza, della relazione di cui all'art. 105 della presente legge.

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